Art. 60.

      1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneamente servizio in più uffici giudiziari, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 59, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.
      2. Nel caso di cui al comma 1, la liquidazione dell'indennità e l'emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continua a prestarvi servizio, e spettano, in ogni altra ipotesi, al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.